Lavori usuranti e risarcimento del danno

Il legislatore attraverso il D.Lgs. 374/1993 ha definito i lavori usuranti come quelli per i quali “è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee”. 

Ma quando un lavoro può definirsi usurante? 

La Corte di cassazione ha definito il lavoro usurante come quello che:
1) induce uno sfruttamento anormale, eccessivo, sproporzionato, doloroso delle energie residue;
2) provoca l’instaurarsi di uno stato patologico o l’aggravarsi di uno stato patologico preesistente;
3) determina un grave pregiudizio della residua efficienza fisica;
4) logora l’organismo.

Ad esempio, pensiamo alle lavorazioni che comportano l’esposizione ad agenti pericolosi biologici, fisici, chimici-cancerogeni, oppure che costringono a lavorare in spazi ristretti e confinati, oppure quelle che si svolgono durante la notte, alterando il bioritmo fisiologico o con ritmi e tempi predefiniti e non controllabili né modificabili dal lavoratore. 

Chi svolge lavoro usurante ha diritto al risarcimento del danno. 

Lo dice espressamente la Cassazione che, con sent. n. 7058/2022, ha stabilito il diritto al risarcimento del danno ove il lavoratore è tenuto solo a dimostrare il nesso di causa-effetto tra le mansioni espletate e la nocività dell’ambiente di lavoro. Restando a carico del datore di lavoro la prova di avere adottato tutte le misure esigibili in concreto. 

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