Riforma processo civile. Nuovo adempimento a carico del creditore pignoratizio

Rilevanti novità introdotte dalla Legge del 26 novembre 2021, n. 206 (c.d. “Legge di Bilancio”) in relazione alla normativa sul procedimento di esecuzione forzata, nonché in materia di pignoramento presso terzi. Nuovo adempimento a carico del creditore pignoratizio.

In data 04.01.2022, con l’entrata in vigore della Legge del 26 novembre 2021, n. 206 (c.d. “Legge di Bilancio”), con l’aggiunta del successivo paragrafo al quarto comma dell’art. 543 del Codice di procedura civile, sono state introdotte rilevanti novità in materia di esecuzione forzata, con particolare riferimento alla normativa in materia di pignoramento presso terzi, avendo la stessa predisposto un nuovo adempimento a carico del creditore pignoratizio. 

Difatti, originariamente tale previsione normativa disponeva che il creditore, ai fini dell’efficacia del pignoramento, avrebbe dovuto limitatamente depositare la sola nota di iscrizione a ruolo nella cancelleria del Tribunale competente per l'esecuzione, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna della stessa. Infatti, decorso tale termine, il pignoramento sarebbe stato inefficace.

Tuttavia, con l’entrata in vigore della Legge del 26 novembre 2021, n. 206 (c.d. “Legge di Bilancio”) è previsto, inoltre, che “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato   nel   fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento”.

Orbene, dalla lettura del succitato disposto normativo, il creditore procedente, a seguito dell’iscrizione a ruolo dell’atto di pignoramento, non dovrà soltanto procedere per il deposito della nota di iscrizione a ruolo ma, in aggiunta, informare anche dell’avvenuta iscrizione a ruolo il debitore ed il terzo, ai fini di non rendere inefficace il pignoramento stesso.

Pertanto, ciò implica, a fortiori, maggior tutela per il debitore e per il terzo, i quali potranno impugnare l’atto di pignoramento, oggetto del processo espropriativo, rilevando in corso di causa, oltretutto, l’inefficacia dello stesso per omessa notifica dell’avviso dell’iscrizione a ruolo.

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 Mirko Natale Trainee Lawyer

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