COVID-19: Inadempimento Delle Parti AI Propri Obblighi Contrattuali

Lo scoppio del coronavirus COVID-19 sta avendo un profondo effetto sull'economia globale e un impatto diffuso sulla capacità delle parti di adempiere ai propri obblighi contrattuali. In tale contesto, è indispensabile capire come analizzare un contratto al fine di valutare quali rimedi o sollievo sono disponibili e tenere conto dei rischi e delle problematiche associate al coronavirus COVID-19 durante la valutazione dei contratti.

In Tunisia, all'inizio di questa crisi sanitaria, il consiglio superiore della magistratura ha considerato la pandemia come un caso di forza maggiore che giustifica misure restrittive di accesso ai tribunali. il legislatore tunisino ritiene che vi sia un caso di forza maggiore in presenza di un fatto o di un evento imprevedibili (al momento della conclusione del contratto) inevitabili ed esterni. Tali criteri devono essere soddisfatti al fine di determinare l'esistenza di forza maggiore e di conseguenza l'esenzione da danni - interessi. Si noti che la stragrande maggioranza degli avvocati ritiene che i contratti conclusi a partire da febbraio 2020 non saranno ammessi al caso di forza maggiore, dato che l'elemento dell'imprevedibilità non è più rispettato.

La force majeure e è un concetto che richiede una differenza di interpretazione a seconda delle situazioni e dei vincoli subiti che comportano la violazione degli obblighi contrattuali. In effetti, le parti dei contratti possono prevedere una clausola di forza maggiore. Nel caso in cui questa clausola specifichi i termini di sospensione o risoluzione del contratto in caso di pandemia, l'ambiguità viene revocata. La situazione diventa complicata quando nella dichiarazione di ciò che costituisce un caso di forza maggiore, non menzioniamo le pandemie.

Pertanto, questa incertezza apre la strada a ciascuna delle parti per interpretare dal loro punto di vista e in base al loro interesse l'esistenza di un caso di forza maggiore. E anche se il caso di forza maggiore è dimostrato e riconosciuto dagli intervenienti, si può fare una riflessione sulle conseguenze della forza maggiore e sul grado di inosservanza degli obblighi contrattuali. Supponendo che il caso di forza maggiore sia dimostrato, sono possibili diverse situazioni.

E’ pur vero che che i decreti legislativi dovrebbero essere in preparazione al fine di chiarire ulteriormente questa situazione senza precedenti. La domanda che sorge quindi, che cosa fare con i contratti in corso in assenza di una clausola che disciplina i casi di forza maggiore?

In effetti, qualsiasi persona interessata deve verificare se la violazione dell'esecuzione degli obblighi contrattuali è derivata direttamente da questa pandemia e se tali conseguenze non avrebbero potuto essere prevedibili o inevitabili e raccogliere tutti gli elementi convincenti. Per i casi più problematici, l' accordo amichevole sembra essere la soluzione più consigliata. Sia il sistema giuridico tunisino sia quello italiano prevedono l’applicazione del principio di forza maggiore a prescindere che questo sia stato indicato espressamente per iscritto dalle parti in contratto. Rimane però una certa libertà nell’interpretazione dello stesso secondo i casi di specie, che richiede necessariamente una valutazione a monte valutando il caso specifico.

Qualora si voglia beneficiare del principio di forza maggiore per giustificare l’adempimento o l’inadempimento di una obbligazione è consigliabile rivolgersi a professionisti del settore affinchè possano agevolare la succitata interpretazione.

Dott. Ghassen Nouioui

Studio Giambrone SARL

Per avere maggiori informazioni, non esitate a contattarci qui o, in alternativa, scriveteci all’indirizzo info@giambronelaw.com oppure,contattateci telefonicamente ai seguenti recapiti:

Sede di Milano: +39 02 9475 4184
Sede di Roma: +39 06 326498
Sede di Palermo: +39 091 743 4778
Sede di Sassari: +39 079 9220012