Polizza assicurativa e clausole che limitano l'indennizzo

Secondo la Cassazione non si tratta di clausole che permettono di ottenere un risarcimento in forma specifica ma di vere e proprie clausole vessatorie...

Molti contratti di assicurazione prevedono clausole , in vario modo denominate , dalle quali deriva una limitazione della responsabilità dell’assicuratore. Più segnatamente, la suddetta limitazione consiste proprio nella riduzione dell’indennizzo che spetterebbe al cliente, nell’ipotesi in cui quest’ultimo decida di rivolgersi al proprio carrozziere di fiducia e non invece a quello convenzionato. Secondo la Cassazione, si tratta di clausole vessatorie, quindi sottoposte ad un regime particolare.

Cos’è il contratto di assicurazione e a cosa serve?

Nel momento in cui si acquista un’autovettura o ogni altro veicolo a motore che venga fatto circolare in strada, il proprietario è obbligato a stipulare un contratto di assicurazione, come imposto dall’art. 193 del Codice della Strada. Come noto, si tratta in primis dell’ assicurazione contro la responsabilità civile auto (RCA), stipulata tra il proprietario dell’autoveicolo e una compagnia assicurativa la quale, dietro pagamento di un premio, copre i danni involontariamente causati a terzi (cose o persone). Ciò, però, entro i limiti di un massimale prefissato. Oltre a questa, vi è la possibilità di stipulare le cd. Polizze Corpi Veicoli Terrestri (CVT), dalle quali deriva una copertura complementare e aggiuntiva al verificarsi di particolari eventi dannosi. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui la propria autovettura sia oggetto di furto o all’ipotesi in cui si assista ad un incendio della stessa.

Come funziona l’indennizzo del danno?

Secondo l’art. 1882 cod. civ., “l'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.” In altre parole, l’assicuratore copre il rischio del cliente di subire un danno, dietro il pagamento di un corrispettivo. Di conseguenza, il primo si obbliga a risarcire l’eventuale danno subito dal secondo nella totalità del suo ammontare, sempre, però, entro certi limiti massimali. Ciò significa che, ad esempio, se Tizio stipula un contratto di assicurazione per un valore massimale di 10.000 euro e subisce un danno di 2.000, otterrà un indennizzo pari all’intero valore del danno stesso; se, successivamente, subisce un danno ammontante a 15.000 euro, la compagnia sarà tenuta a coprire il danno soltanto entro il tetto massimo stabilito a monte, mentre la differenza sarà a carico del cliente.

Clausole di risarcimento in forma specifica, o per meglio dire clausole vessatorie.

Sempre più spesso, nelle polizze CVT, vengono inserite delle clausole di vario genere, operanti nel caso in cui il cliente decida di rivolgersi ad un carrozziere diverso da quello indicato dalla compagnia assicurativa. Apparentemente, esse richiamano l’istituto del risarcimento in forma specifica di cui all’art. 2058 cod.civ., nel senso che prevedono un indennizzo in misura variabile tale da ricondurre l’autovettura nella condizione in cui si trovava prima dell’evento dannoso. In realtà, non può non notarsi come, in tali circostanze, quest’ultima risarcisce il danno versando un indennizzo sostanzialmente minore rispetto a quello verserebbe se il cliente scegliesse una carrozzeria convenzionata.

Inoltre, se si osserva con maggiore attenzione tale prassi, è evidente che si tratta di clausole che limitano la libertà contrattuale dell’assicurato, in quanto si presentano quali vere e proprie “imposizioni”. Ed infatti, è come se la compagnia volesse implicitamente imporre a quest’ultimo di rivolgersi solo ed esclusivamente alla carrozzeria dalla stessa indicata, violando dunque la facoltà di scelta dell’assicurato. Come recentemente osservato dalla Cassazione, con ordinanza n. 34950/21 del 17 novembre 2021, si tratta di clausole vessatorie, le quali si pongono a svantaggio della parte debole del contratto e a favore dell’altra e dalle quali deriva, dunque, uno squilibrio di diritti e obblighi tra le parti.

Cosa fare in questi casi?

Attenzione, dunque, alle clausole di questo tipo. Se la polizza le prevede, per la loro validità è necessaria la loro esplicita indicazione e la specifica approvazione per iscritto da parte del cliente. Il problema può derivare, però, dalla non eccessiva chiarezza delle clausole stesse, che nella quasi totalità dei casi vengono spacciate semplicemente per disposizioni che danno vita ad un risarcimento in forma specifica. Occorre, quindi, leggere con molta attenzione tutte le clausole del contratto prima di sottoscriverlo, onde evitare effetti indesiderati.

I nostri esperti avvocati sapranno sicuramente indicarvi il modo migliore per riconoscere preventivamente delle clausole di questo tipo e, se necessario, sapranno assistervi per far valere il vostro diritto alla totale copertura di tutti i danni contro i quali siete assicurati.

Vincenzo Di Benedetto – trainee lawyer 

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