La valenza dei termini INCOTERMS nelle dispute commerciali internazionali aventi ad oggetto beni mobili

Hai concluso un contratto commerciale internazionale per il trasporto di beni mobili? Nel contratto sono espressamente richiamati i termini INCOTERMS ma non viene precisata la giurisdizione in caso di controversia? Ecco la soluzione!

Le regole INCOTERMS sono termini contrattuali codificati dalla Camera di Commercio Internazionale, che identificano chi, tra venditore e compratore, sostiene i costi relativi al trasporto della merce da un luogo ad un altro, i costi connessi all’assicurazione della stessa e le spese doganali (ove dovute) in uscita ed in entrata. Inoltre, determinano come e dove avviene la consegna della merce nonché il trasferimento dei rischi e delle responsabilità dal venditore al compratore per la merce trasportata.

In tal senso, suddette regole saranno utilizzabili in qualsiasi contratto commerciale, ma solo se espressamente richiamate nell’accordo contrattuale, sia nel commercio domestico che in quello internazionale al fine di favorire e facilitare la negoziazione del contratto di compravendita, nonché potranno essere risolutorie ai fini dell’interpretazione delle condizioni commerciali di consegna della merce.

Sulla base degli INCOTERMS i suddetti termini saranno applicabili per qualsivoglia tipologia di trasporto di merci:

  • Free Alongside Ship (FAS)  Il venditore, a sue spese, spedirà la merce fino alla banchina del porto commerciale; successivamente, la merce verrà caricata dalla banchina/chiatta (‘alongside ship’) a bordo della nave attraccata al porto (‘loading port’); così il venditore ultimerà il suo compito e trasferirà i rischi (delivery) e tutti i relativi successivi costi in capo al compratore.
  • Free on Board (FOB)  Analogo ai termini FAS ma, in questo caso, le spese di caricamento dalla banchina/chiatta saranno a carico del venditore e non più del compratore poiché sarà specificato che la merce andrà consegnata «a bordo della nave»; successivamente poi tutti gli ulteriori costi saranno a carico del compratore così come i rischi ed obblighi (delivery) si sposteranno in capo al compratore.
  • Cost and Freight (CFR)  Come per il FOB, il venditore caricherà a sue spese la merce a bordo della nave, trasferendo quindi al compratore i relativi rischi, ma tutte le spese del trasporto marittimo (costo di nolo marittimo) saranno in capo al venditore e il rischio di trasporto, una volta che la merce sarà caricata oltre la murata della nave, passerà al compratore. La merce potrà essere scaricata sia dal compratore che dal venditore, in base a quanto pattuito, ma il compratore avrà l’obbligo di ritiro fisico della merce.
  • Cost, Insurance and Freight (CIF)  Come per il CFR, sul venditore ricadrà l’obbligo di caricamento della merce a bordo della nave (che poi comporterà il passaggio del rischio), ma in più la merce dovrà essere assicurata dal venditore stesso durante tutto il tempo del trasporto marittimo. Quindi il venditore dovrà coprire il costo di nolo marittimo e di assicurazione della merce caricata sulla nave, mentre il costo nonché l’obbligo di scaricamento della merce al porto di destinazione sarà negoziabile.

Ma cosa succede se, in caso di eventuale controversia tra le parti, manca un’indicazione esplicita all’interno del contratto sulla giurisdizione competente?

L’inserimento di una clausola INCOTERMS all’interno di un contratto di compravendita internazionale di beni mobili non comporta una deroga pattizia al foro competente se le Parti non hanno chiaramente espresso la propria volontà in tal senso. Dunque, l’unico modo per determinare inequivocabilmente il foro competente, in caso di controversia tra le parti di un accordo commerciale di trasporto di beni mobili, consisterà nell’inserimento all’interno del contratto di una previsione ad hoc, ex art. 25 del Regolamento UE No. 1215/2012.

In caso di mancata indicazione esplicita del foro competente, verrà, quindi, individuato come tale il luogo di esecuzione della consegna merce. In tal senso, nella sua funzione nomofilattica, anche la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla valenza degli INCOTERMS ai fini della corretta individuazione del foro competente stabilendo che: “in tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione, rispetto a tutte le controversie nascenti dal contratto […] deve applicare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, di cui all’art. 5 n. 1 lett. b) del Regolamento CE No. 44/2001, laddove una diversa convenzione stipulata dalle parti sul luogo di consegna dei beni, per assumere prevalenza, deve essere chiara ed esplicita, sì da risultare nitidamente dal contratto” [così Cass. Sez. Unite, No. 24279/2014].

Alla luce di ciò, quindi, nel momento in cui portate a termine un contratto di compravendita internazionale avente ad oggetto beni mobili, non dimenticate di inserire una apposita clausola di giurisdizione che regolamenterà le possibili future controversie tra le parti, dal momento che le regole INCOTERMS da sole non sono in grado di derogare all’indicazione del foro competente.

Altra possibilità, potrebbe essere quella di inserire all’interno del contratto commerciale internazionale una “Arbitration Clause”, sulla base delle regole della Camera di Commercio Internazionale, ICC – Arbitration Clause, che regolamenterà tutte le future controversie commerciali tra le parti. In suddetta clausola dovranno essere indicati: la legge che regolamenterà il contratto (e quindi le eventuali dispute), il numero di arbitri, il luogo dell’arbitrato e/o la lingua dell’arbitrato. Chiaramente suddetta clausola potrà essere modificata ed adattata sulla base delle esigenze delle parti.

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Emanuele di Prisco, LLM

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