L'Infortunio in smart working è considerato come infortunio sul luogo di lavoro?

Ad oggi sono sempre più ricorrenti gli infortuni durante le ore di lavoro in smart working soprattutto nel corso della persistente fase pandemica dovuta al Covid - 19. Ma cosa succede nel caso in cui un lavoratore di un’azienda e/o di una società subisca un infortunio presso la propria dimora? Ed in tal caso lo stesso potrà richiedere l’assicurazione contro gli infortuni?

Orbene, in riscontro a tali quesiti, appare opportuno riportare un “caso pilota” in Germania grazie al quale il Tribunale Federale Superiore tedesco si è pronunciato al riguardo.

Nello specifico, la causa ha ad oggetto un lavoratore, il quale è caduto rovinosamente dalle scale all’interno della propria abitazione durante lo smart working e, per tale motivo, lo stesso ha adito in giudizio al fine di richiedere l’attivazione della copertura assicurativa, sebbene l’infortunio si sia verificato in luogo diverso da quello di lavoro.

A tal proposito, l'assicurazione del datore di lavoro ha rigettato tale richiesta e, pertanto, anche i due successivi Tribunali inferiori sono stati del medesimo orientamento, pervenendo alla conclusione che il breve viaggio non è considerato un percorso di lavoro assicurato e, dunque, tale fattispecie giuridica non soggiace ai parametri previsti per un eventuale erogazione della copertura assicurativa relativa agli infortuni sul luogo di lavoro da parte dell’Ente preposto. Di converso, il Tribunale Federale Superiore, ha statuito che "il primo viaggio mattutino dal letto all'ufficio di casa [era] un percorso di lavoro assicurato".

A tal riguardo, la Corte Superiore tedesca, pronunciandosi definitivamente, ha statuito: "Se l'attività assicurata è svolta nell'abitazione dell'assicurato o in un altro luogo, la copertura assicurativa è fornita nella stessa misura di quando l'attività è svolta nei locali dell'azienda".

Tale pronuncia è stata dirimente al fine di risolvere tali fattispecie giuridiche, avendo così disciplinato taluni aspetti in materia di sicurezza e salute in smart working, rimasti sinora integralmente privi di alcuna regolamentazione in tutti gli ordinamenti nazionali.

Difatti, anche in Italia l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) ha conferito la copertura assicurativa relativa agli infortuni finanche a coloro i quali lavorano in smart working.

A tal proposito, da ultimo, si è espresso per la prima volta il Tribunale di Treviso su un caso relativo ad una dipendente di un’azienda metalmeccanica in smart working la quale, durante una telefonata con un collega di lavoro, è caduta dalle scale presso la propria abitazione provocandosi alcune fratture.  

Con la succitata sentenza, L’INAIL concede per la prima volta un indennizzo per l’infortunio ad un lavoratore verificatosi in orario di smart working.

A questo punto, giova richiamare sotto l’aspetto normativo l’art. 18, co. 3, della legge 81/2017 secondo il quale il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti assegnati al lavoratore al fine di svolgere la propria mansione.

Per quanto concerne la procedura di rilascio, essa si avvia mediante denuncia all’INAIL da parte del datore di lavoro ai fini della richiesta di attivazione della copertura assicurativa.

Pertanto, egli dovrà presentare denuncia ordinaria secondo le regole di cui all’articolo 53, D.P.R. 1124/1965, così come previsto per gli infortuni in ufficio o altri ambienti di lavoro. Tra l’altro, a partire dal 3 febbraio 2021 è stata attivata anche la procedura online.

All’esito di tale richiesta, spetta esclusivamente all’INAIL accertare e/o valutare se l’infortunio denunciato rientra nella copertura assicurativa in base a dei parametri oggettivi previsti ex lege.

Tuttavia, sono previsti dei casi esclusivi ai fini del rilascio della copertura assicurativa da parte dell’INAIL; l’Ente, infatti, può rifiutare di erogare il beneficio economico qualora l’evento si sia verificato con volontarietà e negligenza da parte dello smart worker, provocando o contribuendo a causare l’infortunio, non dovute per cause di forza maggiore.

Alla luce di quanto sopra, se avete subìto un infortunio durante gli orari di smart working e, in ragione di ciò, desiderate richiedere l’attivazione mediante l’apposita procedura della copertura assicurativa contro gli infortuni avvenuti su luogo diverso da quello di lavoro, potete rivolgervi al nostro Studio Legale Giambrone & Partners dove verrete seguiti da avvocati esperti in materia.

 Mirko Natale Trainee Lawyer

 

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