DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE: Cosa cambia dopo la Brexit

Come ottenere il risarcimento dei danni, personali e patrimoniali, causati da sinistro stradale avvenuto in Italia, prima e dopo l’uscita del Regno Unito dall'Unione Europea.

Risarcimento del danno BREXIT

In seguito al referendum del 23 giugno 2016, il Regno Unito ha avviato la procedura di uscita dall’Unione Europea. Ciò con importanti conseguenze politiche, economiche e giuridiche, anche per i cittadini inglesi e dell’Unione Europea.
In tema di danni derivanti dalla circolazione stradale, le direttive comunitarie sono state finalizzate a rendere più semplici e snelle le procedure per ottenere il risarcimento del danno.
 

Le problematiche inerenti i danni derivanti da sinistri stradali all’interno dell’Unione Europea possono così riassumersi:

Qualunque incidente, in presenza dei presupposti di legge, attribuisce il diritto al risarcimento del danno al mezzo ovvero alla persona. E tali danni consentono di ottenere il risarcimento del danno, sia che ci si trovi alla guida di un mezzo, ovvero che ci si trovi nella condizione di terzo trasportato, ovvero ancora nella diversa ipotesi di semplice pedone. In tali casi le relative procedure possono essere rese difficoltose a causa della distanza del luogo dove si è verificato il sinistro rispetto al paese di provenienza, delle barriere linguistiche, e, soprattutto, delle diverse legislazioni coinvolte.

Così, al fine di attuare in concreto il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, il legislatore comunitario, con una serie di direttive (da ultimo la Direttiva Europea 2009/103/CE del 16/09/2009) ha previsto che il sinistro si possa gestire direttamente dal paese di residenza del danneggiato.

Se il veicolo responsabile del sinistro è immatricolato e assicurato in uno stato dell’Unione, il risarcimento del danno, al mezzo ovvero alla persona, può essere chiesto all’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro; E’ possibile però rivolgersi anche al rappresentante nel proprio paese di residenza della compagnia straniera, il cosiddetto “mandatario”, che, per legge, ogni compagnia assicurativa ha obbligo di designare in ogni stato dell’Unione Europea.

Ebbene, il Regno Unito sino ad oggi è ancora un paese dell’Unione Europea, per il quale valevano le regole di cui si è detto. Con l’avvio della Brexit è tale procedura potrebbe cambiare


Se prima il cittadino britannico poteva usufruire delle “agevolazioni” previste dalle direttive Europee nell’ambito della circolazione dei veicoli e rivolgersi ad un legale direttamente nel proprio paese, probabilmente in futuro le cose potrebbero cambiare e la procedura di risarcimento dei danni dovrà essere avviata direttamente nel paese in cui si è verificato il sinistro.

Ad oggi, non esiste alcuna certezza di legge riguardo la norma applicabile dopo la Brexit. Di conseguenza, la soluzione più adeguata, in questo momento, consiste probabilmente nel rivolgersi ad un avvocato nel paese in cui si è verificato il sinistro, che possa assistere i cittadini britannici che hanno subito un incidente in Italia, anche dopo l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea.

Avv. Laura Bellanca