Come calcolare il risarcimento dei danni fisici a seguito di un incidente stradale

I danni fisici sono sempre associati al “danno biologico”. L’unico deputato a valutare il danno biologico, sia esso di natura temporanea che di natura permanente, è il medico legale, il quale dopo aver esaminato la documentazione sanitaria e dopo aver visitato il soggetto leso, determinerà il periodo di malattia e la percentuale di danno permanente, attraverso l’uso di appositi manuali contenenti il punteggio espresso in percentuale corrispondente ad ogni tipo di lesione.

Il danno biologico si distingue in due voci:

a) l’inabilità temporanea (abbreviata I.T.) che consiste nel numero di giorni necessari per trovare la migliore condizione di salute, in cui i processi naturali di difesa dell’organismo e i trattamenti terapeutici tendono a far raggiungere l’originario stato di salute. Qualora il soggetto leso non possa compiere alcuna attività, l’inabilità temporanea sarà considerata totale (abbreviata I.T.T.), se invece la lesione incide in maniera limitata, si avrà una inabilità temporanea parziale (abbreviata I.T.P.), che viene misurata sempre in giorni, ma in una percentuale ridotta rispetto a quanto riconosciuto a titolo di inabilità temporanea totale.

b) l’invalidità permanente (abbreviata I.P.) sussiste se la lesione ha causato menomazioni fisiche da comprometterne il resto della vita, infatti è importante precisare che non viene valutata la lesione, ma la sua conseguenza, che deve essere irrimediabile e condizionare il resto della vita. L’invalidità permanente si misura in percentuale da 1% al 100%, dove l’1% equivale ad un valido trauma contusivo e il 100% equivale ad uno stato vegetativo.

Se il medico legale riscontra una invalidità permanente compresa tra 1% e 9% si applicano le c.d. tabelle micropermanenti, se invece l’invalidità permanente è compresa tra 10% e 100%, si applicano le tabelle del Tribunale di Milano. Giova, al riguardo, segnalare che tali differenti tabelle si applicano solo nei casi di incidente stradale.

Ad oggi, l’importo corrispondente ad ogni giorno di inabilita temporanea ammonta ad € 46,88 nel caso in cui si applicano le tabelle c.d. micropermanenti e tra € 96,00 ed € 145,00 nel caso in cui si applicano le tabelle del Tribunale di Milano.

L’importo corrispondente invece ad ogni punto percentuale di invalidità permanente è indicato nelle suddette tabelle, le quali sono basate sul cosiddetto ‘‘punto variabile’’ consistente in una somma che varia con l’aumentare del punteggio dell’invalidità permanente e decresce con l’accrescere dell’età del danneggiato.

Purtroppo, la disciplina per i risarcimenti dei danni a seguito di incidente stradale distingue, come detto, due diverse tabelle, separate da un solco netto a livello del punteggio spartiacque (9%), con procedure liquidative visibilmente differenti.

Si tratta di un processo valutativo complesso e in costante evoluzione che non trova direttive, se non nell’esperienza e nella preparazione del medico legale e degli avvocati che abbiano maturato un’approfondita competenza nel settore.

I danni fisici sono sempre associati al “danno biologico”. L’unico deputato a valutare il danno biologico, sia esso di natura temporanea che di natura permanente, è il medico legale, il quale dopo aver esaminato la documentazione sanitaria e dopo aver visitato il soggetto leso, determinerà il periodo di malattia e la percentuale di danno permanente, attraverso l’uso di appositi manuali contenenti il punteggio espresso in percentuale corrispondente ad ogni tipo di lesione.

Il danno biologico si distingue in due voci:

a) l’inabilità temporanea (abbreviata I.T.) che consiste nel numero di giorni necessari per trovare la migliore condizione di salute, in cui i processi naturali di difesa dell’organismo e i trattamenti terapeutici tendono a far raggiungere l’originario stato di salute. Qualora il soggetto leso non possa compiere alcuna attività, l’inabilità temporanea sarà considerata totale (abbreviata I.T.T.), se invece la lesione incide in maniera limitata, si avrà una inabilità temporanea parziale (abbreviata I.T.P.), che viene misurata sempre in giorni, ma in una percentuale ridotta rispetto a quanto riconosciuto a titolo di inabilità temporanea totale.

b) l’invalidità permanente (abbreviata I.P.) sussiste se la lesione ha causato menomazioni fisiche da comprometterne il resto della vita, infatti è importante precisare che non viene valutata la lesione, ma la sua conseguenza, che deve essere irrimediabile e condizionare il resto della vita. L’invalidità permanente si misura in percentuale da 1% al 100%, dove l’1% equivale ad un valido trauma contusivo e il 100% equivale ad uno stato vegetativo.

Se il medico legale riscontra una invalidità permanente compresa tra 1% e 9% si applicano le c.d. tabelle micropermanenti, se invece l’invalidità permanente è compresa tra 10% e 100%, si applicano le tabelle del Tribunale di Milano. Giova, al riguardo, segnalare che tali differenti tabelle si applicano solo nei casi di incidente stradale.

Ad oggi, l’importo corrispondente ad ogni giorno di inabilita temporanea ammonta ad € 46,88 nel caso in cui si applicano le tabelle c.d. micropermanenti e tra € 96,00 ed € 145,00 nel caso in cui si applicano le tabelle del Tribunale di Milano.

L’importo corrispondente invece ad ogni punto percentuale di invalidità permanente è indicato nelle suddette tabelle, le quali sono basate sul cosiddetto ‘‘punto variabile’’ consistente in una somma che varia con l’aumentare del punteggio dell’invalidità permanente e decresce con l’accrescere dell’età del danneggiato.

Purtroppo, la disciplina per i risarcimenti dei danni a seguito di incidente stradale distingue, come detto, due diverse tabelle, separate da un solco netto a livello del punteggio spartiacque (9%), con procedure liquidative visibilmente differenti.

Si tratta di un processo valutativo complesso e in costante evoluzione che non trova direttive, se non nell’esperienza e nella preparazione del medico legale e degli avvocati che abbiano maturato un’approfondita competenza nel settore.

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